La protezione del patrimonio: il TRUST

di Francesco Morittu

 

COS’È E A COSA SERVE IL TRUST

Il trust è un istituto giuridico nato nei Paesi di common law che ha avuto ampia diffusione a livello mondiale giusta la sua “flessibilità” ed adattabilità a molteplici fini legittimi.  Si tratta di un rapporto giuridico con il quale un soggetto disponente (settlor) – con atto tra vivi o mortis causa – sottopone alcuni suoi beni mobili e/o immobili sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

È dunque un istituto che può fornire soluzione a molte esigenze che si originano in campo commerciale e finanziario, nonché nella vita sociale e familiare; esigenze alle quali il diritto italiano o non offre rimedi o ne offre di insoddisfacenti.

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL TRUST?

La principale caratteristica dell’istituto è la segregazione patrimoniale: i beni che si vincolano escono dalla disponibilità del costituente (settlor) per entrare in quella del trustee che ne fa uso ai fini della realizzazione dello scopo statuito nell’atto istitutivo.  Attenzione però: tali beni non divengono di proprietà del trustee.  Essi, allo scioglimento del trust dovranno essere ritrasferiti o all’istituente o agli eventuali beneficiari finali (si parla perciò di proprietà o detenzione temporanea); il trustee è investito del potere, e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Altro aspetto da tenere in considerazione è che il trustee gode di grande autonomia nella gestione del trust, essendo unicamente vincolato allo scopo e non dovendo in alcun caso ricevere istruzioni o ordini dall’istituente.  Egli, in questo senso, è un fiduciario non secondo la definizione normalmente accolta nel nostro ordinamento, ma nel senso che egli esercita la sua autonomia agendo, secondo le regole dettate nell’atto istitutivo del trust, a vantaggio del soggetto o dei soggetti indicati dal settlor:

 

COME È REGOLATO IL TRUST IN ITALIA?

L’istituto del trust non trova una disciplina nel diritto Italiano.  Tuttavia esso è considerato legittimo – con la conseguenza che è possibile costituirlo in Italia – in virtù della entrata in vigore la L. 364/1989 di ratifica della Convenzione de L’Aja del 01.07.1985 o “Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”.

Il funzionamento di un trust è in primo luogo regolato dal disponente nell’atto istitutivo o nella dichiarazione unilaterale o nel testamento.   Inoltre, la Convenzione precisa che il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente.  La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate secondo i principii del diritto internazionale.  Il quadro normativo generale è dunque dato da una legge scelta dal disponente ed esterna al nostro ordinamento: da ciò, uno degli aspetti di maggiore delicatezza o criticità soprattutto nella fase di interpretazione demandata ad un Giudice.

 

QUALI SONO I SOGGETTI DEL TRUST?

I soggetti tipici dell’istituto del trust sono i seguenti:

  • Disponente (Settlor), è il soggetto (persona fisica o giuridica) che istituisce il trust e che conferisce alcuni propri beni in trust, ponendoli sotto il controllo del trustee;
  • Trustee, è il soggetto cui è demandato il potere/dovere di amministrare e gestire i beni, secondo le istruzioni ricevute dal settlore in conformità allo scopo da questi determinato.
  • Beneficiario è il soggetto nel cui interesse vengono gestiti i beni in trust. Si distinguono i beneficiari del reddito e i beneficiari finali o del patrimonio, a cui saranno trasferiti i beni al termine del trust.
  • Guardiano (Protector) è il soggetto, eventuale, al quale viene attribuito un compito di vigilanza e controllo sull’operato del trustee, nonché il potere di revoca e sostituzione dello stesso.

 

CONCLUSIONI

Il trust come visto integra un istituto che richiede una alta professionalità sia nella fase genetica, sia nella gestione: nell’esperienza Italiana, essendo l’istituto riconosciuto ma non direttamente regolato, sovente si registrano in giurisprudenza sentenze volte ad azzerare strutture contrattuali alle quali le parti inopinatamente hanno assegnato il nomen di trust ma che spesso o integrano altre fattispecie o, peggio, risultano del tutto in contrasto con norme inderogabili dell’ordinamento.

Ecco perché diviene fondamentale per il soggetto – imprenditore o privato cittadino – che intende adoperare tale strumento avere accanto a sé un professionista esperto che dopo un’accurata due diligence e un esame delle necessità e delle aspettative del proponente, strutturi un’operazione che tenga conto dei limiti civilistici, penali e tributari che il nostro ordinamento pone.

 

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