Riforma del D.Lgs. 231/2001: cosa cambia per le imprese. Disegno di legge approvato dal Governo il 4 agosto 2026, non ancora legge.

Riforma 231: cosa cambia per le imprese

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole con cui un’azienda risponde dei reati commessi da chi vi lavora (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231). Non è ancora legge e il percorso in Parlamento è incerto. Ma se passasse, la prova della responsabilità passerebbe all’accusa, chi corregge i propri errori avrebbe una via d’uscita e, allo stesso tempo, risparmiare sulla sicurezza diventerebbe più pericoloso.

Le novità in breve

  • Non è legge. È un disegno di legge, il testo può cambiare e le regole in vigore restano quelle attuali.
  • Più rischio sui reati colposi. Per infortuni e danni ambientali si presumerebbe che l’azienda abbia avuto un vantaggio se la violazione ha fatto risparmiare denaro o aumentare la produzione in misura apprezzabile.
  • La prova all’accusa. L’azienda risponderebbe solo se si dimostra una carenza della sua organizzazione che ha reso possibile il reato, con regole uguali per vertici e dipendenti.
  • Una seconda possibilità. Riparando il danno ed eliminando le carenze, l’illecito potrebbe estinguersi (nuovo art. 8-bis).
  • Piccole imprese. Procedure semplificate, ancora da definire con decreto.
  • Seconda tappa. Un decreto successivo dovrebbe riscrivere sanzioni ed elenco dei reati.

Come funziona oggi, e dove si inceppa

Se una persona commette uno dei reati previsti dalla legge (sicurezza sul lavoro, ambiente, corruzione, reati tributari e altri) nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, anche l’azienda può essere sanzionata con multe, divieti di operare e confisca. Può evitarlo dimostrando di essersi organizzata per prevenire quei reati: regole scritte, controlli, formazione, un organismo interno di vigilanza. È il “modello 231”.

Il problema è il giudizio. A reato avvenuto, un giudice valuta se il modello bastava, con ampia discrezionalità e pochi parametri. La lettera dell’art. 6 mette sull’impresa l’onere di provare di aver fatto tutto il necessario; la Cassazione (Sezioni Unite, n. 38343/2014) lo ha attenuato, ma l’incertezza è rimasta. Un’azienda può aver investito in un modello e scoprire solo in tribunale se era sufficiente.

È la diagnosi della relazione del gruppo di lavoro del Ministero della Giustizia, presieduto da Giorgio Fidelbo, presidente di sezione della Corte di cassazione, e composto da venti tra magistrati, professori e avvocati. Concluso nel 2025 e reso pubblico a gennaio 2026, quel lavoro è la base del disegno di legge. La descrizione che segue si fonda sul comunicato del Governo (n. 185) e sulla relazione, ed è soggetta alle modifiche del Parlamento.

Cosa cambierebbe

La colpa va provata. Oggi la legge distingue tra reati commessi dai vertici e dai dipendenti, con regole diverse sulla prova. Il disegno di legge superebbe la distinzione: l’azienda risponderebbe se risulta che una carenza organizzativa ha reso possibile il reato, e spetterebbe all’accusa dimostrarlo. Il pubblico ministero dovrebbe anche indicare con precisione le carenze contestate, a pena di nullità.

Regole più chiare sul modello. La legge ne fisserebbe gli elementi essenziali: protocolli, formazione, controlli, segnalazioni, sistema disciplinare. Il giudice dovrebbe tenere specificamente conto delle linee guida delle associazioni di categoria e delle norme tecniche, e potrebbe discostarsene solo motivando.

Rimediare conviene. Se l’azienda ripara il danno ed elimina le carenze entro un termine stabilito dal giudice, l’illecito potrebbe estinguersi. Per i reati tributari serve anche il pagamento integrale. Il sequestro preventivo sarebbe escluso o revocato con una cauzione idonea.

Imprese piccole. Sono previste procedure semplificate (decreto del Ministro della giustizia) e un trattamento di favore per gli enti minimi in cui l’azienda coincide con l’autore del reato (art. 12-bis).

Chi rischia di più

La novità più delicata riguarda i reati colposi, cioè commessi senza volerli ma violando regole. Pensiamo a un infortunio dovuto a una misura di sicurezza trascurata. Con la presunzione prevista, sarebbe più difficile sostenere di non averne tratto vantaggio, se la violazione ha fatto risparmiare in misura apprezzabile. Infortuni e ambiente sono tra i settori in cui il contenzioso sulla 231 è più frequente, e qui la riforma, a differenza che altrove, non alleggerisce la posizione dell’impresa.

Altri limiti: rispettare linee guida e standard non è un salvacondotto, perché il giudice può comunque ritenere il modello inadeguato. Il testo non riforma direttamente la prescrizione dell’illecito (art. 22), lascia poco sviluppata la disciplina dell’organismo di vigilanza e rinvia a un decreto i dettagli per le piccole imprese. Per i fatti già commessi varrebbe in via generale la legge più favorevole (art. 3 D.Lgs. 231/2001), salvo norme transitorie.

Sarà approvata?

Una previsione sicura non c’è, ma si possono pesare i fattori. A favore: il progetto nasce da un lavoro tecnico ampio, ha il sostegno del Governo e converge, sull’impianto, con una proposta parlamentare (A.C. 2952, presentata il 5 giugno 2026 e in esame alla Commissione giustizia della Camera).

Contro: i due testi differiscono su punti importanti (prova, organismo di vigilanza, prescrizione, enti minori) e vanno armonizzati; non risulta verificato che il disegno di legge governativo sia già alle Camere; la legislatura scade il 13 ottobre 2027, si parla di un possibile voto anticipato e un disegno di legge non approvato entro la fine della legislatura di regola decade. E la parte più incisiva, sanzioni ed elenco dei reati, richiederebbe un decreto ulteriore. Valutazione prudente: la riforma è possibile, ma non certa né vicina, e il testo finale potrebbe essere diverso.

Perché si cambia

La relazione parte dal confermare l’impianto del 2001 (carattere preventivo, garanzie dell’ente, giudice penale) e punta su tre obiettivi: dare alle imprese parametri più certi, premiare chi si organizza davvero e rimedia, ancorare la responsabilità a una carenza effettivamente provata. Segnala anche che il processo all’ente non ha limiti di durata predeterminati nelle impugnazioni, e che la dimensione ridotta di molte imprese consiglia procedure semplificate più che esenzioni.

Cosa dovrebbe fare l’impresa adesso

  1. Guardare dove si è più esposti. Sicurezza sul lavoro e ambiente vengono per primi.
  2. Conservare le prove di ciò che si fa per prevenire: investimenti, formazione svolta, controlli, segnalazioni gestite.
  3. Verificare che il modello sia applicato, non solo scritto. Un documento che nessuno usa non è protetto da nessuna riforma.
  4. Confrontare il modello con le linee guida di categoria e gli standard del proprio settore, motivando gli scostamenti.
  5. Sanare le carenze note senza attendere: la correzione tempestiva è ciò che il sistema vuole premiare.

In conclusione

Il baricentro si sposterebbe dal modello “adottato” al modello “che funziona e si può dimostrare”. Conviene all’impresa che si organizza sul serio, meno a chi la sicurezza la tratta come una voce di costo.

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Aggiornamento normativo considerato al 15 ottobre 2026.

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