Holding e tutela patrimoniale: perché evitare la società semplice

Quando si sceglie la struttura giuridica di una holding con finalità di tutela patrimoniale, è fondamentale comprendere le implicazioni della forma societaria adottata. In particolare, la società semplice, frequentemente considerata per la sua apparente semplicità gestionale, presenta alcune criticità che possono mettere a rischio gli obiettivi di tutela del patrimonio.

Vulnerabilità della società semplice verso i creditori personali dei soci

Nella società semplice, infatti, l’articolo 2270 del Codice Civile attribuisce ai creditori personali dei soci strumenti molto incisivi. Se il patrimonio personale di un socio non è sufficiente per coprire un debito personale, il creditore particolare può richiedere in qualsiasi momento la liquidazione immediata della quota sociale del debitore. Tale richiesta obbliga la società a liquidare la quota entro tre mesi oppure a deliberare lo scioglimento anticipato dell’intera società.

Questa situazione comporta due conseguenze negative rilevanti:

  • Esclusione automatica del socio debitore: la liquidazione della quota comporta l’esclusione forzata del socio, compromettendo la stabilità e la continuità della gestione patrimoniale.
  • Rischio di scioglimento anticipato della società: per evitare la liquidazione della singola quota, gli altri soci potrebbero essere costretti a deliberare lo scioglimento anticipato della società, vanificando così l’obiettivo di protezione patrimoniale.

Perché preferire società commerciali (S.n.c. o S.a.s.) per la holding

Al contrario, le società commerciali come la società in nome collettivo (S.n.c.) o la società in accomandita semplice (S.a.s.) offrono maggiori garanzie. In queste forme giuridiche, infatti, il Codice Civile (art. 2305) impedisce al creditore particolare di richiedere la liquidazione immediata della quota sociale finché la società è operativa. La quota sociale in queste società non è generalmente espropriabile, garantendo così maggiore protezione ai patrimoni conferiti.

Conclusioni

Per questi motivi, pur apparendo attraente per la semplicità amministrativa, la società semplice non è la soluzione ideale per costituire holding familiari con finalità di tutela patrimoniale. Società di persone come la S.n.c. o la S.a.s. offrono una protezione patrimoniale superiore, rendendo meno vulnerabile il patrimonio familiare a eventuali azioni dei creditori personali dei soci.

Riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ. 7 novembre 2002 n. 15605
  • Cass. pen. 24 luglio 2017 n. 36760
  • Trib. Torino, sez. imprese, 28 gennaio 2022
  • Trib. Roma, ord. 22 settembre 2016
  • Trib. Monza, sent. 22 gennaio 2019

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